L’agente, che rifiuta di adempiere il suo obbligo legale di informazione secondo le modalità stipulate nel contratto, commette una colpa grave che pregiudica la finalità comune del mandato di interesse comune e rende impossibile la continuazione del rapporto contrattuale.

Un agente commerciale vede il suo contratto risolto dal suo mandato per colpa grave. Gli è rimproverato in particolare di non aver inviato alla società mandataria, come era previsto nel contratto, un rapporto mensile scritto e dettagliato sulle vendite per unità ed in valore dei prodotti realizzati nel suo settore. L’agente aveva inoltre accordato a più riprese degli sconti complementari ai clienti senza l’accordo della mandataria.

La pronuncia esclude tuttavia la colpa grave dell’agente ed accoglie le sue domande statuendo che il mandante era informato per via elettronica e che le operazioni che avevano dato luogo a questi sconti erano state in seguito oggetto di una conferma d’ordine o di una riduzione della commissione accettata da parte dell’agente.

Conformemente agli articoli L.134-12 e L.134-13 del codice di commercio relativi ai rimedi dovuti in caso di cessazione delle relazioni tra l’agente ed il mandante, la Corte di Cassazione annulla la sentenza che aveva dichiarato che l’agente aveva il diritto di rifiutare di adempiere il suo obbligo legale di informazione sulla base delle modalità specifiche stipulate nel contratto. La Suprema Corte rileva che quest’obbligo legale di informazione risultava dalla natura stessa della missione del mandatario di interesse comune che è l’agente commerciale.

La Corte di Cassazione rileva inoltre che l’agente non aveva nemmeno rispettato il suo impegno in merito alla concessione di sconti supplementari malgrado l’avvertimento  della società e per tali motivi considera fondata la risoluzione del contratto per colpa grave.

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