Il contenzioso relativo al giudizio di idoneità/inidoneità fisica al lavoro espresso dal medico del lavoro ha subito rilevanti modifiche a seguito della cosiddetta Legge lavoro (Loi travail) dell’8 agosto 2016.

Se fino al primo gennaio 2017 la competenza in materia spettava all’ispettore del lavoro francese, la legge succitata ha trasferito tale competenza al giudice del lavoro francese (Conseil de prud’hommes) e fissato una particolare procedura da seguire.

Sono tuttavia emerse numerose lacune quanto alla regolamentazione dello svolgimento della procedura, le quali rendono praticamente impossibile l’utilizzo di questo ricorso.

Con un decreto del 10 maggio 2017 sono state apportate alcune precisazioni a tale riguardo, anche se rimangono ancora delle incertezze.

Di seguito sono illustrati i principali aspetti della procedura di contestazione del giudizio di inidoneità fisica al lavoro.

  1. La procedura davanti giudice del lavoro (Conseil de prud’hommes)

Nel caso in cui intendano contestare gli elementi di natura medica forniti dal medico del lavoro a giustificazione del giudizio di idoneità/inidoneità fisica al lavoro, il datore di lavoro ed il dipendente possono rivolgersi al Conseil de prud’hommes per richiedere la nomina di un medico esperto.

Tale richiesta deve essere presentata entro un termine di 15 giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità fisica al lavoro.

La contestazione è portata davanti ad una formazione particolare del Conseil de prud’hommes, la formazione di “référé”. Il “référé” è una procedura che permette di ottenere in tempi più brevi decisioni immediatamente esecutive.

Il medico esperto designato deve essere presente nella lista degli esperti della corte d’appello. Non deve necessariamente essere un medico esperto in medicina del lavoro. Il decreto non precisa né il termine entro il quale il giudice deve designare il medico esperto, né il termine entro il quale il medico esperto deve pronunciare la propria decisione; quest’ultimo è pertanto stabilito dal giudice stesso.

  1. Il ruolo del medico del lavoro

Il richiedente dà comunicazione al medico del lavoro della propria contestazione relativa al giudizio di inidoneità fisica al lavoro.

In caso di richiesta, il medico del lavoro deve trasmettere la cartella medica del dipendente al medico esperto.

Il medico del lavoro non è parte in causa ma può essere sentito dal medico esperto.

Anche nel caso in cui il giudizio del medico esperto fosse diverso dal giudizio oggetto di contestazione, dal momento che il medico del lavoro non è parte in causa, i giudici non possono decidere che le spese del giudizio e della perizia siano a carico di quest’ultimo.

Sembra tuttavia possibile che il richiedente agisca in un secondo momento in regresso contro il medico del lavoro nel caso in cui questi abbia commesso delle negligenze.

  1. L’intervento del medico ispettore del lavoro

Il giudice può incaricare il medico ispettore del lavoro di fornire una consulenza relativamente alla contestazione. Il decreto precisa che ciò è possibile solo dopo la nomina del medico esperto.

La consulenza del medico ispettore del lavoro può essere molto utile per il medico designato dal giudice in quanto solo di rado quest’ultimo sarà esperto in materia di lavoro; a livello nazionale il numero di medici esperti in materia di lavoro iscritti presso le corti d’appello è infatti molto ridotto.

  1. Gli effetti della decisione del Conseil de prud’hommes

La decisione del giudice si sostituisce agli elementi di natura medica del giudizio di idoneità/inidoneità fisica al lavoro oggetto di contestazione.

Sembra quindi che la perizia si limiti ad indicare se tale giudizio corrisponde o meno allo stato di salute del dipendente; essa non porta invece sugli aspetti che non riguardano la salute del dipendente.

La perizia serve a determinare se il dipendente è idoneo o meno a lavorare e/o se le raccomandazioni del medico del lavoro (adeguatezza del posto di lavoro o ricollocazione su un altro posto di lavoro) sono o meno compatibili con lo stato di salute del dipendente.

Resta tuttavia in sospeso la questione relativa all’ammissibilità o meno di un ricorso contro la decisione del medico esperto.

  1. Le spese della perizia

Il pagamento delle spese della perizia non è stato previsto dalla “Legge lavoro”, la quale si è limitata ad indicare che “il giudice può decidere di non mettere le spese della perizia a carico della parte soccombente"

Il decreto ha fornito alcune precisazioni a tale riguardo

  • il presidente del collegio giudicante fissa la remunerazione del medico esperto;
  • il fondo spese dovuto al medico esperto è depositato presso un’apposita cassa, la “Caisse des dépôts et consignations”;
  • il versamento di tale somma è effettuato dalla suddetta cassa previa presentazione dell’autorizzazione del presidente del collegio giudicante.

In pratica, vi è un forte rischio che il richiedente si ritrovi sistematicamente a dover pagare il fondo spese soprattutto in quanto nell’ambito del giudizio innanzi al Conseil de prud’hommes, non vi è alcun convenuto.

Sembra inoltre poco probabile che il datore di lavoro possa essere condannato alle spese della perizia, in quanto quest’ultimo non è parte in causa.

In caso di negligenza del medico del lavoro, sarà possibile agire in regresso contro di lui per ottenere il rimborso delle spese della perizia, ma occorre dimostrare sia l’esistenza effettiva di una negligenza sia il nesso causale tra la negligenza del medico ed il danno subito.