Le ore di assenza dal lavoro per attività parziale danno diritto a un’indennità di attività parziale pagata dal datore di lavoro, calcolata sulla base del 70% della retribuzione abituale, ma a determinate condizioni.

Quali sono le ore “di disoccupazione” compensate dal datore di lavoro francese ai suoi dipendenti?

Il compenso viene corrisposto solo per “le ore di disoccupazione” inferiori all’orario di lavoro previsto dalla legge (35 ore settimanali in linea di principio) o, se inferiore, alla durata contrattuale o concordata (C. trav., art. R. 5122-19).

Le ore “di disoccupazione” che superano la durata legale (o, se inferiore, la durata convenzionale o la durata contrattuale) non danno diritto al pagamento dell’indennità “attività parziale” (Codice del Lavoro, art. R. 5122-14).

Come viene calcolato il numero di ore di assenza dal lavoro per i dipendenti in forfait jours?

Quando l’orario di lavoro del dipendente è fissato per un numero fisso di giorni, si tiene conto della corrispondente durata legale (Codice del lavoro francese, art. R. 5122-19):

  • nei giorni in cui lo stabilimento è chiuso (invariato);
  • o nei giorni in cui le ore di lavoro nello stabilimento sono ridotte in proporzione alla riduzione.

Qual è l’importo dell’indennità che il datore di lavoro in Francia deve versare ai suoi dipendenti collocati in posizione di lavoro parziale?

Importo minimo da pagare

Le regole rimangono invariate. Per ogni ora “non lavorata” per l’attività parziale, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore interessato un’indennità oraria pari al 70 per cento della sua precedente retribuzione oraria lorda (C. trav., art. L. 5122-1 e R. 5122-18).

Tale indennità viene corrisposta alle normali date di pagamento (C. trav., art. R. 5122-14, II).

Rispetto della retribuzione minima mensile

Va ricordato che se, dopo il pagamento dell’indennità parziale di attività, la retribuzione di un dipendente è inferiore alla retribuzione minima mensile (RMM) garantita dagli articoli L.3232-1 e seguenti del Codice del lavoro per i dipendenti a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a versare al dipendente un’indennità supplementare pari alla differenza tra questa retribuzione minima mensile e l’importo dell’indennità parziale di attività “di base”.

In linea di principio, questa regola riguarda solo i dipendenti a tempo pieno (C. trav., art. L. 3232-3 e L. 3232-5) e non i dipendenti a tempo parziale (Circ. DGEFP, 12 luglio 2013).

L’ordinanza del 27 marzo 2020 apre la possibilità per i dipendenti a tempo parziale in posizione di attività parziale di beneficiare anche della retribuzione minima mensile quando la tariffa oraria della loro retribuzione è inferiore alla tariffa oraria del salario minimo.

Possibilità di aumentare l’indennità minima

Il datore di lavoro può decidere di aumentare il tasso di compensazione per l’attività parziale e decidere, ad esempio, di compensare fino al 100% del salario abituale. In questo caso, il risarcimento che supera il 70% minimo della retribuzione è “fuori dal regime” dell’attività parziale: non dà diritto all’indennità statale e non beneficia del regime sociale favorevole al risarcimento dell’attività parziale.

È necessario indicare l’importo dell’indennità parziale di attività sulla busta paga?

Il datore di lavoro ha tempo fino al 26 marzo 2021 (12 mesi dal 26 marzo 2020) per indicare sul foglio paga le seguenti indicazioni (C. trav., art. R. 3243-1 mod. dal D. n° 2020-325, art. 2 II):

– il numero di ore compensate ;

– il tasso applicato per il calcolo delle indennità ;

– gli importi pagati per il periodo in questione.

Fino a tale data, il datore di lavoro può invece continuare a fornire al dipendente un documento che indichi tali menzioni.